Estinzione Anticipata dei Contratti di Cessione del Quinto interviene la Corte di Giustizia Europea.

 La decisione della Corte di Giustizia Europea pubblicata in data 11.09.2019 nella causa C-383/18 chiarisce in maniera inequivocabile che l’entità del rimborso dovuto al consumatore, nel caso in cui questi eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l’operazione finanziaria di credito al consumo, deve includere tutti i costi indicati nel Contratto, ivi compresi quelli che non dipendono dalla durata dell’ammortamento.

La questione era stata prospettata innanzi alla Corte di Giustizia Europea dal Tribunale Circondariale di Lublino – Wschòd con sede in Swidnik (Polonia) con riferimento al riavvicinamento delle disposizioni legislative dei singoli Stati membri in materia di credito al consumo contenuto nell'art. 8 della Direttiva 87/102 CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 abrogata e sostituita dalla Direttiva 2008/48.

La Sentenza incide in maniera critica sul consolidato indirizzo giurisprudenziale dei Tribunali italiani e sulle molteplici e unidirezionali decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario in merito alla distinzione tra costi upfront e recurring indicati nel Contratto di finanziamento e, quindi, del loro relativo rimborso qualora il consumatore abbia ad esercitare la facoltà di estinzione anticipata. Al fine di assicurare l’effettiva tutela dei diritti del Consumatore, la Corte di Giustizia precisa che la Direttiva 2008/48 “impone agli Stati membri di provvedere affinchè le disposizioni da essi adottate per l’attuazione della Direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”; nel caso di specie il riferimento è a quei costi quantificati e qualificati come “upfront” o “recurring” in maniera unilaterale dall'Istituto di Credito e la cui natura incide in maniera sostanziale sull'entità del rimborso in caso di estinzione anticipata.

Tale condizione di vantaggio in carico al soggetto concedente il prestito minerebbe – secondo la Corte di Giustizia – l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito che invece deve essere correlato oggettivamente alla durata del contratto. D’altro canto, se così non fosse, non troverebbe ragione di essere quel diritto all'indennizzo dell’1% riconosciuto dalla medesima Direttiva 2008/48 in favore dell’Istituto di Credito nei casi di estinzione anticipata.

La Decisione di individuare per il rimborso anticipato dei costi di un contratto di credito al consumo un indice oggettivo nella sola “durata del contratto” impatta in maniera evidente anche sulle Note diffuse dal Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia che ha pubblicato diversi “orientamenti di vigilanza” sulle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione tenendo in particolare considerazione però il solo interesse ad una chiara e trasparente comunicazione della natura dei costi piuttosto che la sostanziale entità di detti costi e dei conseguenti rimborsi in caso di estinzione anticipata.