se interessato al ricorso provveda alla
Il Ministero dell’Istruzione dispone il pagamento del “Compenso Individuale Accessorio” (meglio nota come “CIA”) solamente in favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato ed ai supplenti con contratto di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche; in tal modo esclude da tale beneficio economico il personale che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Le scelte ministeriali violano la Direttiva Comunitaria 1999/70 evidenziando una palese discriminazione nei confronti del personale precario con contratti inferiori all’annualità. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, richiamando l’insegnamento della Corte di Giustizia Europea, ha sancito il principio della sostanziale equiparazione, agli effetti del pagamento del beneficio economico in questione, di tutto il personale della scuola, “senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”.
I vantaggi della proposizione dell’azione sono immediati e di facile percezione in quanto un provvedimento positivo permette l'immediato riconoscimento di una somma per ogni mese di supplenza, nel limite prescrizionale degli ultimi cinque anni, più precisamente:
per la CIA (personale ATA) circa € 65 / 75
Per valutare ed avviare l’azione occorre:
Elenco dettagliato delle supplenze svolte con indicazione della Scuola e del periodo di svolgimento; Copia del Contratto di Lavoro; Copia delle Buste Paga (certificati di servizio).
se interessato al ricorso provveda alla