se interessato al ricorso provveda alla registrazione
Il ricorso propone la valutazione per intero di tutto il periodo pre-ruolo che viene invece valutato dagli uffici del MIUR per i DOCENTI per intero solo per i primi 4 anni e la parte eccedente valutata per solo 2/3 ai fini giuridici ed economici ed il restante 1/3 ai soli fini economici e per il personale ATA per intero solo per i primi 3 anni e la restante parte nella misura di 2/3.
Sul punto, esistono diverse Sentenze di accoglimento da parte di molti Tribunali del Lavoro dopo la pubblicazione di due Sentenza della Corte di Cassazione che riconoscono, previa disapplicazione della normativa nazionale esistente in materia, il diritto alla ricostruzione di carriera considerando per intero e senza decurtazioni tutti i periodi di lavoro svolti durante gli anni di "precariato".
Sin dal CCNL del Comparto Scuola del 1995 la retribuzione del personale DOCENTE di ruolo è legata all’anzianità di servizio, la cosiddetta “retribuzione individuale di anzianità”, strutturata su diverse fasce stipendiali progressive meglio note come “scaglioni”.
L’Amministrazione Scolastica riconosce al personale di ruolo un trattamento economico progressivo legato all’anzianità di servizio che invece non riconosce al personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato; a questi ultimi riconosce esclusivamente – sempre e comunque durante il periodo di lavoro a tempo determinato – la prima posizione stipendiale ex D.Lgs. n.297/1994.
In effetti, non importa all’Amministrazione Scolastica gli anni che l’aspirante lavoratore / personale DOCENTE ha dedicato al proprio lavoro poiché allo stesso durante il periodo di “pre-ruolo”, indipendentemente dalla quantità di ripetizioni di contratti a termine e dalla consistenza delle mansioni svolte, sarà erogato sempre e comunque lo stipendio legato alla prima posizione, il cosiddetto “stipendio base”.
Solo dopo l’assunzione "immissione in ruolo" del lavoratore, il MIUR, a richiesta, è tenuto a procedere alla valutazione del servizio prestato con i contratti di lavoro a tempo determinato con conseguente collocazione nella relativa fascia stipendiale a mezzo del cosiddetto “Decreto di Ricostruzione della Carriera”.
Il criterio utilizzato è quello dettato dall’art.485 del D.Lgs.n.297/1994 che però appare però assolutamente iniquo; basti pensare che la modalità di conteggio prevede una condizione di svantaggio per i precari della Scuola del settore DOCENTE (valutazione parziale degli anni di precariato). La normativa interna ed il Decreto di Ricostruzione di Carriera si pongono in aperto contrasto con la normativa comunitaria; nel merito, la Direttiva n.1999/70 che la Corte di Giustizia Europea ha più volte interpretato ha avuto modo di chiarire a riguardo della clausola 4 “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, ed ancora “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Dopo al Corte di Giustizia Europea anche la Corte di Cassazione ha provveduto a dettare una linea conforme al diritto vivente con la Sentenza del 28 novembre 2019 n.31149 riconoscendo valore a tutte quelle Sentenze dei Giudici del Lavoro che già disapplicavano la normativa nazionale (art. 485 del D.Lgs. n.297/1994) riscontrando un insanabile contrasto con il principio di non discriminazione contenuto nella normativa comunitaria (direttiva europea 1999/70/CE) idonea o determinare un illegittimo “raffreddamento” della carriera dei dipendenti MIUR.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha spiegato che non è possibile rinvenire una ragione “obiettiva” “oggettiva” nel solo fatto di aver sottoscritto dei Contratto di Lavoro a Tempo Determinato per disconoscere il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto per intero il servizio svolto sin dal primo contratto al fine di determinare il giusto riconoscimento della propria anzianità con tutte le conseguenze di legge e di CCNL, prima tra tutte la corretta valutazione dell’anzianità per fini economici e giuridici, e dunque – di conseguenza – la corretta collocazione nel gradone stipendiale.
I vantaggi sono immediati e di facile percezione in quanto visibili sia sul calcolo degli scatti e delle differenze retributive in virtù di nuovo inquadramento, sia sul periodo maturato ai fini pensionistici e delle varie indennità di fine servizio.
L'istruttoria della posizione valuta anche la possibilità di incorporare nel ricorso introduttivo il recupero dello "scatto" per tutti coloro che risultino assunti dopo il 01.09.2011 ma che nella propria carriera di "precario", prima di detta data, abbiano sottoscritto almeno un contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale.
In attesa dell'adesione al ricorso è opportuno inviare raccomandata a.r. per interrompere i termini di prescrizione, a tal proposito, dopo la registrazione, invieremo per suo conto la predetta corrispondenza sia all'Istituto Scolastico che ha curato al ricostruzione di carriera che al MIM presso la sede ministeriale.
!! ATTENZIONE !!
IL SISTEMA GENERA ANCHE UNA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI POCHI EURO
DA CORRISPONDERE TRAMITE LA PIATTAFORMA "STRIPE"
AL FINE DI REGOLARE I COSTI DI GESTIONE DEI DATI TRASMESSI
E BLOCCARE I TENTATIVI MOLESTI DI ACCESSO ALL'INIZIATIVA
se interessato al ricorso provveda alla