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Il Ministero dell’Istruzione dispone il pagamento della “Retribuzione Professionale Docente” (meglio nota come “RPD”) solamente in favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato ed ai supplenti con contratto di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche; in tal modo esclude da tale beneficio economico il personale che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Il CCNL del Comparto Scuola del 1995 la retribuzione del personale.
L’art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001 per il personale del Comparto Scuola ha istituito la “Retribuzione Professionale Docenti”, con il dichiarato “obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
La norma individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
La normativa interna oggetto di impugnazione si pone in aperto contrasto con la normativa comunitaria contenuta nella Direttiva n.1999/70 che la medesima Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, ed ancora “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Sulla questione di recente è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro a dettare una linea conforme al diritto vivente con l’Ordinanza del 27 luglio 2018 n.20015. Il Collegio ha richiamato la normativa europea, ha dato atto di un principio radicato nella giustizia nazionale ed in maniera assolutamente chiara sul punto ha riferito “la retribuzione professionale docenti è attribuita a tutto il personale docente ed educativo, ricomprendendo nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla Legge n.124 del 1999”.
I vantaggi della proposizione dell’azione sono immediati e di facile percezione in quanto un provvedimento positivo permette l'immediato riconoscimento di una somma per ogni mese di supplenza, nel limite prescrizionale degli ultimi cinque anni, più precisamente:
per la RPD (docenti) circa € 170
Per valutare ed avviare l’azione occorre:
Elenco dettagliato delle supplenze svolte con indicazione della Scuola e del periodo di svolgimento; Copia del Contratto di Lavoro; Copia delle Buste Paga (certificati di servizio).
!! ATTENZIONE !!
IL SISTEMA GENERA ANCHE UNA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI POCHI EURO
DA CORRISPONDERE TRAMITE LA PIATTAFORMA "STRIPE"
AL FINE DI REGOLARE I COSTI DI GESTIONE DEI DATI TRASMESSI
E BLOCCARE I TENTATIVI MOLESTI DI ACCESSO ALL'INIZIATIVA
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