se interessato al ricorso provveda alla registrazione
Il ricorso propone il riconoscimento per intero dell’anzianità di servizio maturata nei ruoli inferiori ad ogni effetto giuridico ed economico, con conseguente ordine al Ministero dell'Istruzione di porre in essere ogni provvedimento ed adempimento necessario per una corretta ricostruzione della carriera ivi compreso il pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto del predetto riconoscimento di superiore anzianità di servizio.
Sul punto, esistono diverse Sentenze di accoglimento da parte di molti Tribunali del Lavoro che riconoscono, previa disapplicazione della normativa nazionale esistente in materia, il diritto alla ricostruzione di carriera considerando per intero e senza decurtazioni tutti i periodi di lavoro svolti nei ruoli inferiori.
I riferimenti normativi presi in considerazione sono molteplici, tra tutti, l’art. 485 del Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.1994 rubricato “Personale docente” dispone: “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo……. 2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.
La lettura deve essere combinata con la norma di cui alla Legge n.312 del 11.07.1980, più precisamente l’art.57, commi 1 e 2, che in materia di passaggi di ruolo dispone “I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 Art. 77 (cioè quelli “del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni”), possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.” e l’art. 83 del citato D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 rubricato “Passaggio ad altro ruolo” ha previsto: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera” unitamente ai pronunciamenti della Giustizia Amministrativa e della Corte di Cassazione, oltre che dei numerosissimi Tribunali del Lavoro.
La combinazione della normativa e giurisprudenza individuata, cosiddetto "diritto vivente" consente il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nei ruoli inferiori sia per effetti giuridici che di quelli economici.
I vantaggi sono immediati e di facile percezione in quanto visibili sia sul calcolo degli scatti e delle differenze retributive in virtù di nuovo inquadramento, sia sul periodo maturato ai fini pensionistici e delle varie indennità di fine servizio.
In attesa dell'adesione al ricorso è opportuno inviare raccomandata a.r. per interrompere i termini di prescrizione, a tal proposito, dopo la registrazione, invieremo per suo conto la predetta corrispondenza sia all'Istituto Scolastico che ha curato al ricostruzione di carriera che al MIUR presso la sede ministeriale.
se interessato al ricorso provveda alla